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Art.35 - Proposte
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 50 avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri, all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 36 - La Consulta cittadina
Al fine di creare uno strumento di collegamento diretto tra la società civile e l’amministrazione locale, il Comune costituisce la “ Consulta Cittadina” quale organo consultivo, di partecipazione e di controllo, composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli imprenditori, degli artigiani, dei contadini, degli emigrati, delle donne, degli anziani, dei giovani, delle forze produttive e delle associazioni rappresentanti degli interessi diffusi dei cittadini che chiederanno di essere iscritti nell’apposito albo da aggiornarsi annualmente con deliberazione del consiglio comunale
La “Consulta Cittadina” esprimerà all’amministrazione rilievi, raccomandazioni e proposte sulle attività di competenza comunale, nonché pareri su richiesta dell’amministrazione.
La richiesta di parere della Consulta è obbligatoria prima dell’adozione da parte degli organi del Comune di provvedimenti in materia di:
- Strumenti urbanistici
- Istituzioni di enti ed aziende
- Piani commerciali.
E’ istituita, altresì, La Consulta per l’ambiente che avrà compiti di controllo e di salvaguardia dei beni ambientali.
Art.37 - Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, espropriazioni per pubblica utilita’, organizzazione degli uffici e servizi, tariffe di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale
b) regolamento del consiglio comunale;
c) programma di fabbricazione e strumenti urbanistici attuativi;
d) le ordinanze ordinarie e quelle di competenza del Sindaco;
e) quanto puo’ risultare di pregiudizio alla pubblica salute , all’integrita’ del territorio, al pubblico decoro e alla liberta’ garantita dalla Legge.
3. Il referendum e’ indetto, anche , nel caso in cui sia deliberato dal consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa
8. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed abbia riportato la maggioranza dei voti dei validi.
9. Le consultazioni referendarie non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto comunali e provinciali e comunque non più di una volta l’ anno.
Art.38 - Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. I caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.39 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati in Piazza dell’Emigrante e in altri spazi ritenuti idonei.
3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale del messo e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art.40 - Interrogazioni
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.



 
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