1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente ,ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato,dal segretario comunale, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art.68 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei procedimenti di gara e di concorso.
b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) Provvedono alle autenticazione e alle legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art.50 del D.Lgs. n.267/2000;
h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
n) Promuovono e resistono alle liti, con il potere di transigere e conciliare, adottando allo scopo apposita determinazione con la quale viene anche incaricato il patrocinatore dell’Ente, nel rispetto delle indicazioni e delle direttive allo scopo impartite dalla giunta comunale, a cui viene sottoposta la controversia apposita relazione del responsabile del servizio. Nei processi tributari l’ente è rappresentato dal responsabile dell’ufficio tributi.
3. I responsabili degli uffici dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art.69 - Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici (art.107 e 109 del D.Lgs.n.267/2000) di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione ,può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o , eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire , stabiliti nel regolamento. L’incarico non può eccedere la durata del mandato del sindaco.
2. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o funzionari dell’area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità (art.110 2° comma del D.Lgs.267/2000).
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentono apposite norme di legge.
Art.70 - Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine (art.110 comma 6 D.Lgs.n.267/2000).